In ipotesi di sinistro stradale cagionato da un grosso pneumatico abbandonato sulla carreggiata di una strada statale, essendo avvenuto il fatto su un bene demaniale che per la sua notevole estensione e l’uso generale e diretto da parte degli utenti, non è oggettivamente suscettibile di un controllo in tempo reale da parte dell’Ente proprietario, (nella fattispecie l’Anas S.p.a.), il danneggiato può invocare, a sostegno delle sue pretese risarcitorie, unicamente la responsabilità ex art. 2043 c.c.. della P.A. e non la disciplina di cui all’at. 2051 c.c.; con la conseguenza che qualora detto danneggiato si limiti a provare che il pneumatico non era né visibile né prevedibile, ma non fornisca la prova che esso si trovava sulla carreggiata da tempo sufficiente a rendere esigibile un intervento da parte dell’Anas, la domanda deve essere rigettata.
Lo ha stabilito il Tribunale di Forlì - sez. di Cesena, con la sentenza n. 304 del 30 agosto 2005, aderendo al consolidato orientamento della giurisprudenza sia di merito che di legittimità in materia di insidia stradale, il quale sancisce l’applicabilità a tale tipologia di sinistri non già dela responsabilità del custode per i danni cagionati dalle cose in custodia ex art. 2051 c.c., ma dell’art. 2043 c.c.
Tale norma di chiusura dell’ordinamento, posta dal legislatore in via residuale e in assenza di tutele specifiche, a tutela del precetto del neminem laedere, comporta per il danneggiato l’onere di provare che la cosa foriera del danno costituiva un insidia stradale e cioè un pericolo oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile, tenuto conto delle condizioni di tempo e di luogo che caratterizzavano il tratto di strada teatro dell’’eventus damni.
Il G.U. di Cesena si è spinto però oltre tali limiti, in quanto ha fissato il principio, peraltro già richiamato in altre pronunce di merito anche recenti, (Cfr.Tribunale di Varese 149/05 già pubblicata in questo sito), secondo il quale il danneggiato, per vedere accolte le proprie pretese risarcitorie oltre a dimostrare l’insidia nell’accezione comunemente conosciuta di pericolo oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile, deve anche provare che detta insidia si trovava sulla carreggiata da tempo sufficiente a rendere esigibile un intervento di messa in sicurezza della strada da parte dell’Ente proprietario.
Ancora una sentenza contro i cittadini, che non solo devono dimostrare l'esistenza della insidia, ma anche che essa era nota all'ente proprietario/gestore della strada ...
Lungo é poi il discorso che si potrebbe fare sulla sostanziale impunità di cui godono detti enti; segnaliamo comunque una cauta inversione di rotta della Cassazione, che di recente ha più volte applicato l'art. 2051 c.c. alle autostrade - ELLECI
Via libera della Corte Costituzionale al riconoscimento del diritto all'indennità, ex artt. 70, 72 d.lgs 151/02, anche al padre adottivo o affidatario che eserciti una libera professione.
Secondo
Se è vero che le differenze tra le due categorie siano sussistenti, è anche vero che trattasi di distinzioni che non riguardano, certo, il diritto a partecipare alla vita familiare in eguale misura rispetto alla madre.
Segnatamente,
Nella fattispecie, il Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del lavoro, dubitava, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consentiva al padre libero professionista, affidatario in preadozione di un minore, di beneficiare - in alternativa alla madre - dell'indennità di maternità durante i primi tre mesi successivi all'ingresso del bambino nella famiglia
Che dire di questa sentenza, se non lodarla ? ELLECI









