Dopo un periodo di silenzio dovuto a motivi personali segnalo ai simpatizzanti ed agli associati del sito due importanti sentenze della Cassazione che segnano un mutamento epocale dell'atteggiamento dei giudici nei confronti dei dissesti stradali di ogni tipo. Riporto quasi per esteso la prima, indicando il numero della seconda, che è 5445, del 14 Marzo 2006, stesso collegio giudicante.
Cassazione , sez. III civile, sentenza 20.02.2006 n° 3651
.......omissis......
La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione delle strade pubbliche trova applicazione nei confronti della P.A., si è ulteriormente precisato, non solo nelle ipotesi in cui essa svolge una determinata attività sulla strada in custodia, ma ogniqualvolta non è ravvisabile l'oggettiva impossibilità dell'esercizio del suo potere di controllo sulla stessa a causa della notevole estensione del bene e del relativo uso generale da parte dei terzi ( v. Cass., 23 luglio 2003, n. 11446 ).
E da tale responsabilità la P.A. può liberarsi solamente fornendo la prova del fortuito ( v. Cass., 2 aprile 2004, n. 6515 ).
Orbene, ad avviso del collegio è quest'ultimo l'orientamento interpretativo che si appalesa corretto e che va nel caso senz'altro ribadito, seppure con alcune ulteriori precisazioni.
Va anzitutto sottolineato che la norma dell'art. 2051 c.c., come del resto già da tempo posto in rilievo anche dalla migliore dottrina, contempla quali unici presupposti applicativi la custodia e la derivazione del danno dalla cosa.
La custodia consiste nel potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa.
Tale potere deve essere effettivo ( v. Cass., 23 ottobre 1990, n. 10277; Cass., 25 novembre 1988, n. 6340 ) , e può corrispondere ad una situazione anche di mero fatto.
Custodi sono infatti tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione (legittima o anche abusiva: v. Cass., 3 giugno 1976, n. 1992) della cosa ( v., da ultimo, Cass., 20 ottobre 2005, n. 20317 ).
Custodi sono anzitutto i proprietari.
Quale proprietaria delle strade pubbliche ( art. 16 L. 20 marzo 1865, n. 2248 All. F ), l'obbligo di relativa manutenzione in capo alla P.A. discende non solo da specifiche norme [ art. 14 cod, str.; per le strade ferrate: art. 8 d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753 ( v. Cass., 3 giugno 1991, n. 6231; v. anche Cass., 16 novembre 1998, n. 11532; Cass., 22 marzo 1996, n. 2487 ), e già l'art. 2 del regolamento di polizia ferroviaria emanato con R.D. 31 ottobre 1873, n. 1687: al riguardo v. Cass., 23 luglio 1991, n. 8244; Cass., 19 febbraio 1981, n. 1018; Cass., 23 giugno 1964, n. 1640 ); per le strade comunali e provinciali, art. 28 L. 20 marzo 1865, n. 2248 All. F; per i Comuni, art. 5 R.D. 15 novembre 1923, n. 2506 ] ma anche dal generale obbligo di custodia ( v. Cass., 27 gennaio 1988, n. 723), con conseguente operatività nei confronti dell'ente della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. in caso di omessa prevenzione ( v. Cass., 27 gennaio 2005, n. 1655; Cass., 26 febbraio 1994, n. 1947 ) e mancato impedimento del danno a terzi (v. Cass., 20 novembre 1998, n. 11749; Cass., 21 maggio 1996, n. 4673; Cass., 27 gennaio 1988, n. 723; Cass., 3 giugno 1982, n. 3392) .
Custodi sono anche i conduttori ( v. Cass., 19 gennaio 2001, n. 782; Cass., 18 dicembre 1996, n. 11321; Cass., 11 luglio 1995, n. 7578; Cass., Sez. Un., 11 novembre 1991, n. 12019 ) e i concessionari ( v. Cass., 30 luglio 2004, n. 14606; Cass., 13 gennaio 2003, n. 298; Cass., 1° luglio 1991, n. 7236. V. anche Cass., 23 ottobre 1985, n. 5199). Ancora, i detentori nell'interesse altrui, anche se per ragioni di ospitalità o di servizio, ad eccezione solamente del caso in cui la detenzione della cosa sia momentanea e sotto la direzione ed il controllo altrui ( v. Cass., 21 novembre 1978, n. 5418 ).
In ogni caso, il dovere di custodia e la correlata responsabilità ex art. 2051 c.c. non vengono ( anche per la P.A. ) meno neanche laddove il potere di fatto sulla cosa risulti solo in parte trasferito a terzi, perdurando in tal caso l'obbligo di vigilanza e controllo ( v. Cass., 2 aprile 2004, n. 6515 ).
La situazione giuridica qualificante è da ravvisarsi pertanto nella particolare relazione del soggetto con la cosa, sia essa di fonte negoziale o legale.
Al riguardo il danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, è tenuto a dare la prova che il danno deriva dalla cosa ( v. Cass., 18 luglio 1977, n. 3211 ).
Tale prova del nesso causale va peraltro ritenuta assolta con la dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa ( v. Cass., 13 febbraio 2002, n. 2075; Cass., 16 febbraio 2001, n. 2331; Cass., 22 luglio 1987, n. 6407. V. anche Cass., 15 gennaio 2003, n. 488 -in motivazione- ), in ragione di un processo in atto o una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni ( v. Cass., 20 luglio 2002, n. 10641; Cass., 28 marzo 2001, n. 4480; Cass., 22 aprile 1998, n. 4070; Cass., 8 aprile 1997, n. 3041; Cass., 1° marzo 1995, n. 2301; Cass., 26 febbraio 1994, n. 1947; Cass., 14 gennaio 1992, n. 347 ) , che conferiscano cioè alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come «idoneità al nocumento»: v. Cass., 23 ottobre 1990, n. 10277 ). Non richiedendosi viceversa anche la prova dell'intrinseca dannosità o pericolosità (qualità viceversa rilevante per la diversa fattispecie prevista dall'art. 2050 c.c.) della cosa medesima.
Tutte le cose, anche quelle normalmente innocue, sono infatti suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannose in ragione di particolari circostanze, e in conseguenza di un processo dannoso provocato da elementi esterni (v. Cass., 8 aprile 1997, n. 3041), risultando ormai superata la distinzione, invero anche nel caso in esame invocata dall'Anas (e per la quale v. Cass., 13 maggio 1997, n. 4196; Cass., 1° giugno 1995, n. 6125), tra cose inerti e cose intrinsecamente dannose in quanto idonee a produrre lesione a persone e cose in virtù di connaturale forza dinamica o per l'effetto di concause umane o naturali ( v. Cass., 30 luglio 2004, n. 14606; Cass., 28 marzo 2001, n. 4480; Cass., 22 maggio 2000, n. 6616; Cass., 11 giugno 1998, n. 5796; Cass., 28 ottobre 1995, n. 11264; Cass., 28 ottobre 1995, n. 11264; Cass., 23 ottobre 1990, n. 10277; Cass., 9 maggio 1983, n. 3971 ).
La derivazione del danno dalla cosa può essere peraltro dal danneggiato offerta anche per presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato anomalo, e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che avrebbe normalmente evitato il danno.
Orbene, come posto in rilievo in dottrina, il danno normalmente evitato da una condotta diligente comporta la presunzione di colpa.
In tal caso è allora il presunto responsabile a dover dare la prova della sua mancanza di colpa. Ma se ha violato una specifica norma giuridica di condotta, la prova di tale violazione è prova sufficiente della colpa.
La norma di cui all'art. 2051 c.c. non richiede, invero, altri e diversi presupposti applicativi.
Nemmeno, in particolare, i suindicati «indici», di fonte viceversa giurisprudenziale, della <
Né è d'altro canto necessaria la dimostrazione dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e quindi per il medesimo inevitabili ( v. Cass., 6 agosto 1997, n. 7276 ), giacché è al custode che incombe la prova del fortuito ( v. Cass., 13 febbraio 2002, n. 2075 ).
Nel porre una responsabilità presunta a carico del soggetto che si trova in una data relazione con la cosa ( v. Cass., 7 febbraio 2005, n. 2410; Cass., 1° ottobre 2004, n. 19653; Cass., 30 luglio 2004, n. 14606; Cass., 20 novembre 1998, n. 11749 ), la norma determina infatti un'inversione probatoria rispetto alla regola generale in tema di illecito extracontrattuale posta dall'art. 2043 c.c. ( per la quale v., da ultimo, Cass., 28 luglio 2005, n. 15808; Cass., 4 giugno 2004, n. 10654 ).
L'onere della prova incombe cioè, diversamente che nella detta ipotesi generale, in capo non già al danneggiato bensì a chi si trova nella particolare situazione che gli attribuisce i poteri di disponibilità e controllo sulla cosa ( v. Cass., 19 agosto 1997, n. 7702 ) .
A tale stregua, correttamente si è in dottrina qualificata la fattispecie in questione come ipotesi di responsabilità aggravata.
E' infatti indubbio che tale inversione dell'onere probatorio incide sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato con il far gravare sul danneggiante, il rìschio del fatto ignoto, inidoneo ad eliminare l'incertezza in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento ( v. Cass., 14 marzo 1983, n. 1897 ).
Tale inversione dell'onere probatorio non fa peraltro venire meno la rilevanza del requisito della colpa, che concorre -seppure in via presuntiva- a costituire l'illecito, come reso palese dalla stessa possibilità di provarne la mancanza.
La norma contempla infatti in favore del presunto responsabile la c.d. prova liberatoria.
Come nelle altre ipotesi di speciale responsabilità che derogano alla regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale posta dall'art. 2043 c.c. ( artt. 2047, 2048, 2050, 2052, nonché -seppure con alcuni particolari profili distintivi- 2053 c.c. ), anche l'art. 2051 c.c. attribuisce al responsabile la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presuntivamente posta a suo carico.
La prova liberatoria consiste, nel caso, come espressamente indicato nella norma di cui all'art. 2051 c.c., nella prova del fortuito ( v. Cass., 1° ottobre
2004, n. 19653 ), che trova piena giustificazione in
ragione dei poteri che la particolare relazione con la
cosa attribuisce al custode, cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e
diligenza, i quali impongono al medesimo di adottare
tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo diligente ade
guato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto.
In ragione del potere fisico sulla cosa, che gli impone di vigilare al fine di evitare che la cosa produca danni a terzi ( v. Cass., 14 giugno 1999, n. 5885; Cass., 11 marzo 1995, n. 2861; Cass., 14 gennaio 1992, n. 347; Cass., 1° aprile 1987, n. 3129; Cass., 23 luglio 1973, n. 2147; Cass., 12 giugno 1973, n. 1698 ), fondamento della responsabilità è infatti la violazione del dovere di sorveglianza gravante sul custode ( contra, per l'irrilevanza della condotta del custode e l'osservanza o meno degli obblighi di vigilanza, v. Cass., 21 ottobre 2005, n. 20359; Cass., 20 ottobre
2005, n. 20317 ).
Attesa la sussistenza della detta prova liberatoria, non può essere allora accolto, benché affermato prevalentemente in dottrina e recepito in alcune pronunzie dì questa Corte, l'orientamento che, argomentando dall'estraneità del comportamento del responsabile rispetto alla "struttura" del rapporto preso in considerazione dalle norme ( v. in particolare Cass., 9 novembre 2005, n. 21684; Cass., 20 ottobre 2005, n. 20317; Cass., 26 luglio 2005, n. 15613; Cass., 20 luglio 2002, n. 10641, che fa in proposito espressamente richiamo a quanto affermato da Cass., Sez. Un., 11 novembre 1991, n. 12019 ), nelle suindicate fattispecie di responsabilità speciale -ed in quella di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. in particolare-, ravvisa ipotesi di responsabilità oggettiva ( v. Cass., 20 ottobre 2005, n. 20317; Cass., 11 gennaio 2005, n. 376; Cass., 6 aprile 2004, n. 5236; Cass., 20 luglio 2002, n. 10641 ).
La prova liberatoria del fortuito attiene infatti alla prova che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza, e cioè con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze concrete del caso.
Essa si sostanzia pertanto nella prova di aver adottato, in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione, tutte le misure idonee idonee ad evitare il danno. Nella prova che, pur essendosi mantenuto il comportamento diligente nel caso dovuto, il danno si è ciononostante verificato per un evento non prevedibile né superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa, alla sua funzione e alle circostanze del caso concreto ( v. Cass., 24 maggio 1997, n. 4632 ).
Questa Corte ha già da tempo affermato il principio per il quale il dovere di vigilanza impone al custode di accertare che il bene, per il dinamismo ad esso connaturato o per l'insorgenza di un elemento dannoso esterno, versi in condizioni tali da non arrecare pregiudizio a terzi. A tal fine dovendo pertanto egli esplicare un'attività di controllo, sorveglianza, manutenzione adeguati alla natura della cosa stessa ed in particolare all'uso cui essa è destinata, avuto riguardo anche ai pericoli normalmente connessi, essendo tenuto ad adottare tutte le cautele idonee ad evitare la degenerazione della cosa in condizioni tali da risultare dannosa ( v. Cass., 14 gennaio 1992, n. 347).
Va allora disatteso l'orientamento secondo cui la prova positiva del fortuito, contraria alla presunzione di responsabilità, consiste nella prova del fatto estraneo alla sfera «di custodia», e in particolare del fatto del terzo o dello stesso danneggiato ( v. Cass., 9 novembre 2005, n. 21684; Cass., 21 ottobre 2005, n. 20359; Cass., 20 luglio 2002, n. 10641; Cass., 8 aprile 1997, n. 3041; Cass., 14 marzo 1983, n. 1897 ), giacché essi, come si è posto in rilievo in dottrina, sono irrilevanti ai fini dell'esonero dalla responsabilità laddove in base al dovere di custodia il presunto responsabile avrebbe dovuto prevederli ed evitarli ( cfr. Cass., 9 novembre 2005, n. 21684; Cass., 21 ottobre 2005, n. 20359; Cass., 26 luglio 2005, n. 15613; Cass., 27 gennaio 2005, n. 1655; Cass., 4 giugno 2004, n. 10649; Cass., 11 giugno 1998, n. 5796; Cass., 10 ottobre 1997, n. 9876; Cass., 1° ottobre 1997, n. 9568; Cass., 28 agosto 1995, n. 9047; Cass., 15 marzo 1988, n. 2458; Cass., 11 novembre 1987, n. 8308. V. anche Cass., 15 gennaio 2003, n. 488 ). Sicché i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità dell'evento non ricorrono laddove questo poteva essere prevenuto dal custode attraverso l'esercizio dei suoi poteri ed esplicazione dei corrispondenti doveri ( v. Cass., 27 gennaio 2005, n. 1655; Cass., 28 agosto, 1995, n. 9047 ).
A tale stregua, la prova del fortuito attiene allora piuttosto al profilo della mancanza di colpa ( cfr. Cass., 24 maggio 1997, n. 4632 ), la quale emerge invero anche argomentando dall'imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento che proprio tale mancanza valgono sostanzialmente ad attestare, anziché, come pure prevalentemente si sostiene, alla mancanza del nesso causale ( v., da ultimo, Cass., 20 ottobre 2005, n. 20317; Cass., 15 marzo 2004, n. 5236; Cass., 20 luglio 2002, n. 10641; nonché la stessa Cass., 1° ottobre 2004, n. 19653 ) . E, come in dottrina si è anche autorevolmente sottolineato, non è chi non veda che il criterio di causalità è altro e diverso dal giudizio di diligenza ( avere preso tutte le misure idonee ).
La tesi secondo cui il fortuito assume rilievo in relazione all'interruzione del nesso causale trova infatti smentita laddove, nel premettere l'estraneità del comportamento del custode alla struttura della norma di cui all'art. 2051 c.c. ( v., da ultimo, Cass., 20 ottobre 2005, n. 20317 ), ai fini della relativa prova essa finisce poi per richiedere e valutare nient'altro che quanto il presunto responsabile avrebbe dovuto fare, e non ha fatto, per evitare il danno.
A tale stregua, la prova del fortuito si risolve allora sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente nel caso concreto dovuto e la condotta mantenuta. Nella dimostrazione, in sostanza, di avere mantenuto una condotta caratterizzata da assenza di colpa. E se tale prova non viene dal presunto responsabile fornita, ne consegue la mancata liberazione dall'addebito di responsabilità posto presuntivamente a suo carico, che a tale stregua sul piano della coerenza sistematica non può dunque considerarsi altrimenti fondata su un giudizio di colpa ( obiettiva ).
Al riguardo, vale rilevare, anche nelle sentenze di questa Corte ove la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. viene qualificata in termini di responsabilità oggettiva si finisce invero per riconoscere l'ammissibilità della prova liberatoria del fortuito ( v. Cass., 9 novembre 2005, n. 21684; Cass., 20 ottobre 2005, n. 20317; Cass., 26 luglio 2005, n. 15613; Cass., 11 gennaio 2005, n. 376; Cass., 6 aprile 2004, n. 5236; Cass., 20 luglio 2002, n. 10641 ).
Prova del fortuito che in altre ipotesi, come ad es. quelle concernenti la responsabilità da preposizione ( art. 2049 c.c. ), per danni nucleari ( art. 15 L. 31 dicembre 1962, n. 1860 ) , per danni arrecati da velivoli a terzi sulla superficie ( art. 965 cod. nav, ), è viceversa imprescindibilmente esclusa.
Solo tali ipotesi possono allora propriamente qualificarsi come fattispecie di responsabilità oggettiva.
Poiché l'art. 2051 c.c. consente invece al custode di dare la prova liberatoria, è con riferimento ad essa che sembrano assumere in realtà rilievo i caratteri dell'estensione e dell'uso diretto della cosa da parte della collettività, i quali non attenendo -come detto- alla struttura della fattispecie, e non potendo configurarsi quali presupposti di applicazione della disciplina, possono valere ad escludere la presunzione di responsabilità gravante sul custode nel caso in cui questi dia la prova che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità ( v. Cass., 1° ottobre 2004, n. 19653).
In relazione a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale, la prova del fortuito attiene alla dimostrazione dell'espletamento da parte del custode dell'attività di vigilanza, controllo e manutenzione dovuta in relazione alla natura della cosa. Mentre ove tali situazioni possano originarsi da comportamenti degli utenti o da una repentina o imprevedibile alterazione dello stato della cosa, la prova del fortuito da parte del custode si sostanzia nella dimostrazione che il danno è dovuto ad un evento non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza, e di quanto il medesimo avrebbe dovuto fare ed ha fatto per evitare il danno ( v. Cass., 1° ottobre 2004, n. 19653; Cass., n. 298 del 2003; Cass. n. 488 del 2003 ).
Il fortuito può considerarsi pertanto integrato nell'ipotesi in cui evitare il danno avrebbe richiesto l'impiego di mezzi di entità non già meramente considerevole ( v. Cass., 4 giugno 2004, n. 10649; Cass., 10 ottobre 1997, n. 9876 ) bensì straordinari ( cfr. Cass., 5 luglio 1991, n. 7411; Cass., 11 novembre 1987, n. 8308. V. anche Cass., 4 febbraio 1987, n. 1068 ).
Il presunto responsabile può invece, in presenza di condotta che valga ad integrare la fattispecie ex art. 1227, 1° co., c.c., dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato, senz'altro configurabile anche nei casi di responsabilità presunta ex art. 2051 c.c. del custode ( v. Cass., 15 ottobre 2004, n. 20334; Cass., 1° ottobre 2004, n. 19653; Cass., 18 giugno 2004, n. 11414; Cas., 13 febbraio 2002, n. 2067; Cass., 20 luglio 2002, n. 10641; Cass., 7 giugno 2000, n. 7727; Cass., 26 aprile 1994, n. 3957 ), e pertanto a fortiori in presenza di condotta dell'utente della strada che risulti abnorme ( v. Cass., 2 aprile 2004, n. 6516; Cass., 8 novembre 2002, n. 15710; Cass., 27 settembre 1999, n. 10703 ) o comunque idonea ad assumere al riguardo rilevanza.
In conclusione, il caso fortuito esclude, come posto in rilievo in dottrina, la colpa del soggetto per un danno che è causalmente riconducibile al fatto del soggetto o alla sua omissione.
Esso è pertanto propriamente una concausa del danno, che rileva quale esibente di responsabilità.
Dalla suesposta ricostruzione della disciplina, che appare invero consentanea con quanto affermato da Corte Cost. n. 196 del 1999, in particolare là dove si afferma che la «notevole estensione del bene» e «l'uso generale e diretto» della cosa da parte di terzi costituiscono
Essa si presta infatti ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico e al sentire sociale.
Il fondamento della responsabilità per danno da cose in custodia riposa infatti, come già indicato, nella violazione dei doveri di sorveglianza, che incombe in capo a chi ne ha la disponibilità imponendogli di adottare tutte le misure idonee ad evitare che le stesse possano arrecare danno a terzi, esercitando il relativo controllo ed intraprendendo tutte le iniziative necessarie a mantenere la cosa in grado di non nuocere ai terzi nell'ambito della sua funzionalità, a prescindere dalla sua natura intrinsecamente pericolosa o dannosa.
In materia di strade, si noti, la res appartiene alla P.A. ( sia essa Stato, Provincia o Comune ), che nella qualità è anche da specifiche fonti normative gravata da obblighi di manutenzione e controllo.
Quale custode, la responsabilità risulta a suo carico peraltro configurata non già, come viceversa in altra fattispecie, in termini di responsabilità oggettiva, bensì di responsabilità meramente presunta, vincibile con la prova del fortuito.
La presunzione posta dalla norma è da intendersi nel caso non già nel significato di derivazione del fatto ignoto da quello noto ( da ultimo v. Cass., 25 ottobre 2005, n. 20671 ) bensì quale finzione che, mediante un'eccezione al principio generale posto dall'art. 2697 c.c., determina una distribuzione dell'onere della prova diversa rispetto a quella valevole in tema di illecito civile per la regola generale di cui all'art. 2043 c.c., al fine di favorire il danneggiato, in ossequio al principio dogmatico di c.d. vicinanza alla prova.
Il significato di tale presunzione si coglie invero ( anche ) sul piano della rilevanza che assume al riguardo il principio della colpa obiettiva, quale violazione della misura dello sforzo in relazione alle circostanze del caso concreto adeguato ad evitare che la cosa provochi danno a terzi.
Nell'informarsi al principio di generale favor per il danneggiato, l'ordinamento non indulge infatti a soluzioni radicali nei confronti del custode, cui è attribuita la possibilità di liberarsi dalla responsabilità facendo valere la propria mancanza di colpa ( o il concorso di colpa del terzo o del danneggiato: v. Cass., 7 giugno 2000, n. 7727; Cass., 26 aprile 1994, n. 3957 ) .
Per altro verso, al danneggiato non può farsi carico della prova anche dell'insidia o trabocchetto, estranei alla responsabilità ex art. 2051 c.c. ( v. Cass., 17 maggio 2001, n. 6767 ), così come della condotta omissiva o commissiva del custode, dovendo invero limitarsi a provare la sussistenza dell'evento dannoso ed il suo rapporto di causalità con la cosa.
Esigenze queste ultime che, va per completezza osservato, impongono in ogni caso di interpretare -anche in tema di responsabilità della P.A. in materia di strade- la regola generale di responsabilità civile ex art. 2043 c.c. esclusivamente secondo il suo tenore formale e significato sostanziale.
Con esclusione cioè ( diversamente invero da quanto sul punto costantemente affermato da questa Corte, e in particolare da Cass., Sez. Un., 7 agosto 2001, n. 10893 e da Corte Cost., 10 maggio 1999, n. 156 ) della possibilità di assegnarsi rilievo a figure, come l'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto, dalla regola generale ex art. 2043 c.c. invero non previste, essendo in realtà frutto dell'interpretazione giurisprudenziale ( cfr. Cass., 9 novembre 2005, n. 21684; Cass., 13 luglio 2005, n. 14749; Cass., 17 maggio 2005, n. 6767; Cass., 25 giugno 2003, n. 10131 ) che, movendo da esigenze di limitazione delle ipotesi di responsabilità, finisce tuttavia per risolversi, laddove viene a porne la relativa prova a carico del danneggiato, in termini di ingiustificato privilegio per la P.A.
La posizione probatoria del danneggiato risulta infatti a tale stregua aggravata, in contrasto non solo con il tenore letterale ed il portato sostanziale della norma ma, in termini generali, anche con le stesse scelte di fondo dell'ordinamento in materia di responsabilità civile, rispondenti al riconosciuto favor per il soggetto che ha subito la lesione di una propria posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata, che, laddove non prevenuta, ne impone la rimozione o il ristoro da parte del danneggiante.
Costruzione dalla giurisprudenza a suo tempo elaborata in ossequio a finalità socio-politiche ed economiche alla norma e alla materia in questione in realtà estranee, e comunque ormai ( quantomeno ) non ( più ) rispondenti al prevalente sentire della coscienza sociale.
Nel caso che ne occupa la strada statale ed il ponte che ne rappresenta elemento accessorio teatro della vicenda costituiscono, come dalla stessa odierna controricorrente Anas ammesso nei suoi scritti difensivi, oggetto dell'attività di manutenzione da tale ente espletato nella sua qualità di custode.
Anche con riferimento al ponte attraversato da una strada, così come avuto riguardo ad altri elementi accessori e relative pertinenze di proprietà dello Stato o di enti locali quali il Comune ( v. Cass., 23 luglio 2004, n. 11446; Cass., 15 gennaio 2003, n. 488; Cass., 21 maggio 1996, n. 4673; Cass., 27 gennaio 1988, n. 723; Cass., 4 aprile, 1985, n. 2319; Cass., 3 giugno 1982, n. 3392; Cass., 20 novembre 1978, n. 11749 ) o la Provincia ( v. Cass., 14 ottobre 1970, n. 2020 ), è invero configurabile la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.,
Come richiamato anche dall'odierno ricorrente, e più sopra anticipato, all'art. 14 cod. str., allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, si attribuisce specificamente agli enti proprietari delle strade il compito di provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. E si precisa ( comma 3 ) che per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal codice della strada sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito ( cfr. Cass., 14 luglio 2004, n. 13087 ).
All'art. 2 dell'atto di legge di relativa trasformazione da azienda in ente pubblico economico ( D.lgs. 26 febbraio 1994, n. 143 recante "Istituzione dell'Ente Nazionale per le Strade, modellato sulla precedente L. 7 febbraio 1961, n. 59, recante "Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade -A.N.A.S.- ), all'Anas, che mantiene tale denominazione in forza del D.P.C.M. 26 luglio 1995 ( cfr. Cass., 9 maggio 2005, n. 9590, in motivazione ), si attribuisce il compito, tra l'altro, di gestire le autostrade statali e provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria ( lett. a ) ; realizzare il progressivo miglioramento della rete delle strade ed autostrade statali e della relativa segnaletica ( lett. b ) ; di curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali ( lett. e); attuare le leggi e i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercitare, per le strade ed autostrade ad esso affidate, i diritti ed i poteri attribuiti all'ente proprietario ( lett. f); effettuare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione ( lett. g).
Con specifico riferimento ai ponti, all'art. 1 D.M. LL.PP. 18 febbraio 1992, n. 223 ( "Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza" ) si definiscono «barriere stradali di sicurezza» i «dispositivi aventi lo scopo di realizzare il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carrreggiata stradale, nelle migliori condizioni di sicurezza possibili», dettandosi altresì disposizioni in relazione all'adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali esistenti, oppure nella ricostruzione e riqualificazione ( anche ) di parapetti di ponti e viadotti situati in posizione pericolosa per l'ambiente esterno alla strada o per l'utente stradale (comma 3).
L'obbligo di vigilanza e controllo, e di adottare tutte le misure idonee per rendere innocua la cosa e non arrecare danno a terzi, che già in base al dovere generale ( cfr. Cass., 15 gennaio 2003, n. 488 ) del neminem laedere trova la propria fonte, a fortiori sussiste in ipotesi di responsabilità aggravata, come quella per custodia ex art. 2051 c.c., che costituiscono espressione di maggior favore per il danneggiato.
Non potendo nemmeno tralasciarsi il rilievo che in argomento è da riconoscersi all'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza, quale generale principio di solidarietà sociale che trova applicazione anche in tema di responsabilità extracontrattuale, imponendo al soggetto di mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi.
Nell'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Reggio Calabria non si è invero attenuta ai suesposti principi.
S'impone pertanto l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso proposto dal F. e la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altra Corte d'Appello, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie, e dei medesimi farà applicazione.
Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi di integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso. Cassa e rinvia alla Corte d'Appello di Messina, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Roma, 21 Novembre 2005.
Il Consigliere est.
Il Presidente









